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DISEGNO DI LEGGE: BONIFICA NAZIONALE DELLA GIUSTIZIA

Proposta di Legge Costituzionale e Ordinamentale – Movimento SìAMO


PARTE I – ORDINAMENTO E INDIPENDENZA

Art. 1 (Incompatibilità assoluta tra Magistratura e Politica)

1. Il magistrato che accetta la candidatura a cariche elettive nazionali, europee o locali, ovvero che accetta incarichi di governo o di nomina politica, decade automaticamente e definitivamente dall’ordine giudiziario.

2. La decadenza è irrevocabile. È vietato il rientro in magistratura o l’assegnazione a ruoli amministrativi presso il Ministero della Giustizia o altre amministrazioni dello Stato per i soggetti di cui al comma 1.

Art. 2 (Recupero dell’organico e rientro dei “Fuori Ruolo”)

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili distaccati presso ministeri, organi costituzionali o enti terzi, cessano il distacco e riprendono effettivo servizio presso gli uffici giudiziari di appartenenza.

2. La gestione amministrativa dei dicasteri è affidata esclusivamente a dirigenti tecnici della Pubblica Amministrazione. Eventuali deroghe per organismi internazionali non possono superare le 12 unità complessive.

Art. 3 (Responsabilità Civile Diretta e Personale)

1. Il magistrato risponde direttamente e personalmente, con il proprio patrimonio, del danno ingiusto cagionato ai cittadini per dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni.

2. È fatto obbligo a ogni magistrato di stipulare una polizza assicurativa professionale con massimale minimo di 5 milioni di euro. Il premio assicurativo è interamente a carico del magistrato.

PARTE II – EFFICIENZA E SOVRANITÀ DIGITALE

Art. 4 (Giustizia Proporzionale e Accesso Universale)

1. L’accesso alla giustizia è gratuito per i soggetti con ISEE inferiore a 15.000 euro (esenzione totale da contributo unificato e spese forfettarie).

2. Per le società con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro, il contributo unificato è elevato del 100% rispetto alle tabelle vigenti.

Art. 5 (Istituzione della PEC-CF Universale)

1. Lo Stato assegna gratuitamente a ogni cittadino maggiorenne una casella di Posta Elettronica Certificata basata sul Codice Fiscale (codicefiscale@pec.stato.it).

2. Tale casella costituisce il domicilio digitale legale unico. Le notifiche inviate a tale indirizzo hanno valore di notifica certa a ogni effetto di legge, eliminando la notifica cartacea.

Art. 6 (Blockchain Giudiziaria e Sovranità dei Dati)

1. Tutti gli atti processuali sono validati tramite protocollo Blockchain nazionale per garantirne l’immodificabilità e la certezza temporale.

2. È fatto divieto di archiviare dati giudiziari su server non proprietari dello Stato Italiano o situati al di fuori del territorio nazionale.

Art. 7 (Supporto Sociale alle Cancellerie)

1. È istituito il tirocinio obbligatorio per studenti universitari di giurisprudenza ed economia per il supporto tecnico alla digitalizzazione dei fascicoli.

2. I condannati a pene inferiori a 3 anni possono richiedere l’espiazione tramite Lavori di Pubblica Utilità (LPU) dedicati alla manutenzione delle strutture giudiziarie e alla gestione archivi.

PARTE III – FILTRI E SEMPLIFICAZIONE

Art. 8 (Arbitrato Tecnico Obbligatorio)

1. Per le liti civili e commerciali tra imprese di valore superiore a 50.000 euro, l’esperimento dell’arbitrato tecnico è condizione di procedibilità.

2. In caso di rifiuto ingiustificato dell’arbitrato, la parte soccombente in giudizio è condannata a una sanzione pari al 20% del valore della lite a favore della Cassa delle Ammende.

Art. 9 (Semplificazione: One-In Two-Out)

1. Per ogni nuova norma introdotta in materia di ordinamento o procedura giudiziaria, devono essere contestualmente abrogate due norme preesistenti di pari rango, al fine di ridurre l’ipertrofia legislativa.

Art. 10 (Divieto di Decretazione d’Urgenza)

1. È vietato al Governo intervenire tramite Decreto Legge sull’ordinamento giudiziario e sui diritti fondamentali previsti dalla Parte I della Costituzione. Ogni modifica richiede l’iter parlamentare ordinario.

Art. 11 (Clausola di Salvaguardia)

1. Ogni tentativo di modifica della presente legge tramite decretazione d’urgenza o emendamenti estranei per materia è nullo. La sovranità della Giustizia appartiene al Popolo e si esercita attraverso il dibattito parlamentare palese.


NORME DI ATTUAZIONE E IMPATTO FINANZIARIO

  • Fase 1 (0-6 mesi): Attivazione infrastruttura PEC-CF e rientro magistrati fuori ruolo.
  • Fase 2 (6-12 mesi): Implementazione Blockchain e avvio Arbitrato Tecnico.
VOCE DI BILANCIO IMPORTO
Investimento Tecnologico (Una tantum) 215 Milioni €
Risparmio Notifiche e Burocrazia 180 Milioni € / anno
Efficienza da Rientro Personale 535 Milioni € / anno
SALDO NETTO PER LO STATO (dal 2° anno) +500 Milioni € / anno