Statuto del Lavoratore Caregiver
Norme per il riconoscimento professionale, la tutela previdenziale e la garanzia della dignità della cura.
Articolo 1 (Finalità e Definizione)
1. La Repubblica riconosce l’attività di cura prestata in ambito familiare come funzione di utilità sociale primaria e attività lavorativa usurante a tutti gli effetti di legge.
2. Si definisce Lavoratore Caregiver (LC) il parente entro il secondo grado, il coniuge o l’unito civilmente che assiste un soggetto con disabilità in condizione di gravità o non autosufficienza.
3. Lo status di LC è indipendente da vincoli di ISEE o di reddito. Il riconoscimento economico è commisurato alla funzione prestata e non alla condizione di indigenza.
Articolo 2 (Inquadramento Previdenziale)
1. Sono accreditati d’ufficio contributi figurativi pieni parametrati alla media della base contributiva nazionale per ogni anno di attività documentata.
2. L’attività è equiparata ai lavori usuranti, garantendo il pensionamento anticipato al raggiungimento di 20 anni di assistenza documentata.
3. Istituzione della copertura assicurativa obbligatoria INAIL a carico dello Stato contro infortuni e malattie professionali.
Articolo 3 (Salario Minimo di Cura)
1. È istituito il Salario Minimo di Cura (SMC), parametrato ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali per gli operatori socio-sanitari (OSS).
2. Il compenso è esente da IRPEF e non concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo ISEE.
Articolo 4 (Diritto al Lavoro e Flessibilità)
1. Diritto al part-time verticale o orizzontale a richiesta con clausola di reversibilità per i caregiver lavoratori esterni.
2. Sgravio contributivo totale per le aziende che occupano Lavoratori Caregiver.
3. Divieto assoluto di trasferimento o licenziamento discriminatorio legato al carico assistenziale.
Articolo 5 (Diritto al Sollievo e Salute)
1. Diritto al Sollievo garantito: minimo 30 giorni annui di sostituzione domiciliare con personale specializzato a carico dello Stato per permettere il recupero psicofisico.
2. Priorità assoluta (Codice Rosso Sociale) per l’accesso a visite ed esami diagnostici personali del caregiver.
Articolo 6 (Copertura Finanziaria – Emergenza Sociale)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo Nazionale per la Dignità della Cura”.
2. Il Fondo è alimentato mediante lo storno permanente di una quota pari al 25% degli stanziamenti annuali destinati al riarmo e all’acquisto di nuovi sistemi d’arma nel bilancio del Ministero della Difesa.
3. La sicurezza sociale e la tutela della vita dei cittadini fragili sono riconosciute come prioritarie rispetto ai programmi di armamento bellico.






